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Adozione di maggiorenne

08/11/2021

Recentemente si è rivolto al nostro studio un signore che desiderava adottare la figlia maggiorenne (di anni 30) della moglie dal momento che, nel corso di quasi quindici anni, si era sempre occupato amorevolmente di lei costruendo un rapporto affettivo che è divenuto sempre più significativo per entrambi, non mancando di prestarle supporto, anche emotivo, psicologico ed economico nella sua crescita personale, incoraggiando il suo percorso formativo e professionale fino al punto di coinvolgerla nella sua azienda attribuendole un gratificante ruolo lavorativo. Per realizzare l’adozione di persona maggiorenne, che fa conseguire anche diritti successori in favore dell’adottato, occorre che l’adottante abbia almeno i trentacinque anni di età e superi di diciotto anni l’età dell’adottando, il consenso di adottante e adottando e dei figli maggiorenni dell’adottante, ma anche l’assenso dei genitori dell’adottando e del coniuge dell’adottante. Nel nostro caso non vi era l’assenso del padre biologico dell’adottanda in quanto, nonostante questi ammettesse di essere rimasto materialmente e spiritualmente assente nella vita della figlia, per di più negli anni cruciali per la crescita psicofisica, si opponeva all’adozione per paura di essere sostituito e dimenticato dalla figlia, ma, al netto del suo dolore, riconosceva l’amore, l’attaccamento e le premure prestate dall’adottante nei confronti della figlia. Il padre biologico, anche a discapito degli interessi non solo patrimoniali della figlia, non riusciva a comprendere che potevano coesistere due legami “paterni” paralleli senza che nulla gli venisse tolto o negato. La sua opposizione, in realtà, è stata vissuta dalla figlia come un atto egoistico e di mancanza di comprensione del suo desiderio di confermare anche formalmente un affetto che è stato ed è per lei così importante nella sua crescita identitaria. Così ci ha richiesto di poter anche eliminare anagraficamente il cognome del padre, una volta ottenuta l’adozione. Giuridicamente l’opposizione del padre naturale non ha un peso determinante perché il tribunale può pronunciare ugualmente l’adozione, come è avvenuto nel caso di cui ci siamo occupati, quando ritenga ingiustificato il rifiuto o addirittura contrario all’interesse dell’adottante.